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Astea risponde alla Mariani sul canone aggiuntivo in bolletta: 'serve per depurazione e rete fognaria'

1' di lettura 11/10/2017 - La sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 155 comma 1 del D.Lgs 152/2006, sancendo che i canoni di depurazione inseriti nelle bollette dell’acqua dovessero essere pagati solo come corrispettivo dell'effettiva esistenza del servizio di depurazione.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/9/2009, ha determinato poi i criteri e le modalità per la quantificazione dei rimborsi e la successiva restituzione agli utenti, che Astea sulla base delle direttive dell'Ato 3 ha provveduto ed effettuare in cinque anni, dal 2010 al 2014.

Alla consigliera comunale Maria Grazia Mariani, che ci accusa di beffare gli utenti dando soldi con una mano e toglierli poi con l’altra, va precisato che la norma prevede che nei casi di progettazione e completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, gli utenti interessati all'investimento, ovvero i cui reflui vengono collettati a depurazione, devono corrispondere la componente di depurazione in bolletta. La normativa è nazionale, recepita dall’Ato 3 e dunque da Astea: non è una scelta discrezionale dell’azienda.

In sostanza prima sono stati rimborsati gli utenti in quanto il canone di depurazione non era dovuto per mancanza del servizio e poi, a seguito della realizzazione dell'investimento, gli stessi utenti sono stati chiamati a pagare in bolletta ciò che viene definito “componente vincolata di tariffa”, in quanto fruitori del servizio preposto per la depurazione.


   

da Gruppo Astea





Questo è un comunicato stampa pubblicato il 11-10-2017 alle 07:13 sul giornale del 12 ottobre 2017 - 2409 letture

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