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Precisazioni sull'autovelox dell'Aspio. Ecco in dettaglio perché secondo Strologo andrebbe tolto

2' di lettura 13/01/2014 - Sembra una commedia Pirandelliana quella che sta avvenendo ad Osimo sulla questione dell’autovelox nella discesa dell’Aspio, dove le vittime sono sicuramente gli automobilisti. Le dichiarazioni alla stampa del prefetto ci costringono a fare alcune precisazioni.

Il parere del Ministero dell’Interno, a firma del prefetto Giuffrè, (direttore centrale delle specialità della polizia di Stato tra cui la stradale ), sottolinea che la sede istituzionale di appianamento delle controversie in materia è l’osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali di cui all’art. 11 del n.309/1999. L'Osservatorio (Conferenza provinciale permanente) è stato istituito dalla direttiva del Ministero degli Interni n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009 finalizzata al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso della velocità e a misurare l’efficacia delle attività di contrasto adottate, e quindi riveste una figura decisionale per eventuali istallazioni dei dispositivi di controllo della velocità.

Dal verbale dell’Osservatorio riunitosi il 13/12/2012, a firma del dirigente della Prefettura, la richiesta del comune di Osimo di istallare l’autovelox nella discesa dell’Aspio, nel tratto urbano della 361 settempedana è stata esclusa al controllo remoto della velocità. Purtroppo il decreto prefettizio del 27 maggio 2013 ha invece autorizzato il dispositivo autovelox fisso nel tratto di strada S.P. 361 Settempedana nel comune di Osimo compreso dal km 1+650 al km 2+200, dichiarato dalla provincia ente proprietario “strada extraurbana di tipo C”.

Ora Il prefetto può autorizzare gli autovelox, senza la presenza dell’operatore di polizia, solo su strade di tipo C e D. Detto tratto di strada (di tipo extraurbana di tipo C )è lungo solo 550 metri. L’art. 25 co. 2 della legge 120/2010 è entrato in vigore il 13 agosto 2010, circa tre anni prima che il prefetto autorizzasse l’autovelox. Comunque nella parte conclusiva del parere del ministero dell’Interno il Prefetto Giuffrè, per fugare ogni dubbio sulla questione dichiara “nel tratto di strada in esame, la cui estensione è di poco superiore ai 500 metri, ancorché fosse collocato un segnale di limite di velocità immediatamente dopo quello di fine di centro abitato, sembra oggettivamente impossibile rispettare la previsione di cui all’art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010 n. 120.”

L’altro parere, che boccia detto autovelox, del ministero dell’Infrastrutture e Trasporti del 29/10/2013, è stato firmato dall'ing. Mazziotta (direttore centrale per la sicurezza stradale), in virtù dell'art. 35 del CdS, ufficio competente per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale. Altro che bizantinismi giuridici, le norme sono ben chiare e non di certo di difficile interpretazione. Ringraziamo il signor Prefetto per gli ulteriori accertamenti che vorrà disporre, ma sarà ben difficile "allungare" la strada per portarla a 1001 metri. D'altra parte, riteniamo di aver prodotto ogni opportuna documentazione affinché il Giudice di Pace si pronunci.


   

da Giovanni Strologo
Presidente Comitato Rispetto Codice della Strada 





Questo è un articolo pubblicato il 13-01-2014 alle 15:53 sul giornale del 14 gennaio 2014 - 1474 letture

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