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Loreto: accattonaggio e degrado, arriva l'ordinanza del sindaco Niccoletti

accattonaggio, elemosina 4' di lettura 28/08/2013 - ORDINANZA Oggetto: disposizioni per contrastare il degrado urbano. Misure anti-accattonaggio.

IL SINDACO RILEVATA

- l’ampia dimensione del fenomeno dell’accattonaggio nel territorio comunale, spesso praticato in modo ripugnante, insistente o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti (ad esempio l’utilizzo di animali) per suscitare l’altrui pietà;

CONSTATATO

- che il fenomeno dell’accattonaggio si manifesta in moltissimi casi come un illecito sfruttamento di minori, disabili ed anziani; - che le stesse condotte possono costituire un diversivo, preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite (borseggi, scippi e furti in genere); - che l’accattonaggio si presenta più frequentemente nelle intersezioni stradali, con evidente e reiterato pericolo per la viabilità comunale; - che l’accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità irritante;

VERIFICATO -

che tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l’insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia, ancora, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

RITENUTO

- inoltre, necessario per eliminare il grave pericolo e la minaccia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell’offesa al pubblico decoro e della grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all’insorgenza di fenomeni criminosi; VISTI - l’art. 54 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall’art. 6 della L. n. 125/2008; - la disposizione di cui all’articolo 2, lettere a), d) ed e), del D.M. del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali l’accattonaggio con l’impiego di minori e disabili; le situazioni di intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come l’accattonaggio molesto, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

ORDINA

1. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto;

2. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

AVVERTE CHE fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, con un pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00, così come stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981. E’, altresì, prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell’attività di accattonaggio e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 3, della sopracitata Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto alla Caritas diocesana di Loreto.

DISPONE - che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Ancona, la presente ordinanza sia pubblicata per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune di Loreto e sia immediatamente eseguita. f.to

IL SINDACO (Dott. Paolo NICCOLETTI)

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ancona, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune; - Ricorso al TAR di Ancona, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune; - Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune.






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 28-08-2013 alle 17:10 sul giornale del 29 agosto 2013 - 792 letture

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