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Consulenza legale pagata dalla Asso, le Civiche replicano a Pellegrini

Stefano Marinelli, coordinatore unico delle Liste Civiche di Osimo 3' di lettura 30/03/2012 - In relazione alla replica della minoranza in ordine alle spese legali sostenute dalla Asso per il difensore di fiducia (avv. Dino Latini) nominato dal dipendente coinvolto in un procedimento penale per fatti direttamente connessi al servizio d’ufficio e concluso con pronuncia favorevole al dipendente stesso, si evidenzia che:

- la normativa di recepimento degli accordi tra p.a. e le organizzazioni sindacali rappresentative prevede che l'ente locale datore di lavoro debba assumere ogni onere derivante da procedimenti civili e penali che coinvolgano i propri dipendenti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio; ciò purché non sussista conflitto d'interessi e non siano accertati il dolo o lo colpa grave (cfr. art.16 del DPR n. 191/1979, richiamato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, art. 22 DPR 347/83 da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del DPR N. 333/90, art. 28 del CCNL 14.9.2000).

- nella giurisprudenza è poi ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti, fatti od omissioni connessi all'esercizio delle loro funzioni , e sempreché il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole per loro (in tal senso Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 17 maggio 2004 n. 428 - Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 29 novembre 1999 n. 1122 - Cass.civ. sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724 - Corte dei Conti sez. riun. 18/6/1986 n.. 501 - Corte dei Conti sez. riun. 5 aprile 1991, n. 707.

- hanno titolo al rimborso delle spese legali, quindi, i dipendenti e gli amministratori degli enti locali sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, semprechè il giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza; in questo quadro si innestano le pronunce della Cass. 13.12.2000 n. 15724 e Cass. 3.01.2001 n. 48, le quali ritengono applicabile indifferentemente agli amministratori e ai dipendenti l'art. 16 d.p.r. 1 giugno 1979 n. 191, seppur alla duplice condizione che via sia l'assenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale riguardi fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei doveri d'ufficio.

Appare pertanto pienamente corretto l’ operato della ASSO, che ha tenuto esente la propria dipendente dalle spese legali sostenute a seguito di vicenda correlata alla attività professionale dalla stessa svolta.

Se poi, può esservi una imprecisione formale nella indicazione delle spese come di consulenza piuttosto che come patrocinio, si tratta di profilo del tutto irrilevante nella sostanza, a fronte della piena legittimità dell’ operato della ASSO; legittimità che si spera di aver pienamente e conclusivamente esplicitato . A.S.S.O s.r.l.






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 30-03-2012 alle 12:38 sul giornale del 31 marzo 2012 - 1944 letture

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