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Rimborso depurazione, un pasticcio a livello nazionale

4' di lettura 06/07/2009 - Il Ministero non ha fornito indicazioni, per cui le autorità d\'ambito (AATO) si dicono impossibilitate ad individuare l\'ammontare dell\'importo da restituire entro il termine loro assegnato del 30 giugno 2009 e conseguentemente i gestori del servizio (ASTEA) non potranno a loro volta restituire alcunché agli utenti.

Il presidente del comitato rimborso depurazione, Pier Luigi Agostinelli, dopo avere consegnato il 30 marzo scorso all\'ASTEA oltre 5000 richieste di rimborso del canone di depurazione riprende la sua battaglia in favore dell\'applicazione dalla sentenza 335/08, accusando il Ministero di un comportamento fuorilegge e l\'azienda fornitrice del servizio di non ottemperare alla legittima richiesta di conoscere quanti e quali vie o quartieri di Osimo sono già collegati al depuratore.


Il segretario Biagini Roberto, ricorda che a seguito della sentenza n. 335 del 08.10.08 la Corte Costituzionale ha decretato l\'illegittimità costituzionale dell\'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall\'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».


Nella stessa sentenza, la Corte decreta inoltre l\'illegittimità costituzionale dell\'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».


La recente Legge n. 13 del 27/02/09 in vigore dal 1° Marzo 2009, all\'art. 8 sexies indica che:

- i gestori del servizio idrico integrato (nel nostro caso ASTEA) sono tenuti alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita al canone di depurazione, dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere già avviate.

- L\'ammontare dell\'importo da restituire sia individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d\'ambito cioè entro il primo luglio 2009.

Calcolato l\'importo, scatterà l\'obbligo da parte del gestore del servizio idrico integrato (ASTEA) della restituzione all\'utente dal 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata entro il termine massimo di cinque anni.

Sempre secondo la legge 13/09, entro due mesi dalla data del 1 marzo 2009, il Ministero per la tutela dell\'ambiente, del territorio e del mare avrebbe dovuto stabilire con propri decreti i criteri e i parametri per l\'attuazione dei rimborsi.


Agostinelli evidenzia che ad oggi (65 giorni oltre il termine fissato) il Ministero non ha fornito indicazioni, per cui le autorità d\'ambito (AATO) si dicono impossibilitate ad individuare l\'ammontare dell\'importo da restituire entro il termine loro assegnato del 30 giugno 2009 e conseguentemente i gestori del servizio (ASTEA) non potranno a loro volta restituire alcunché agli utenti nella data del 1° ottobre 2009 indicata dalla legge dello stato Italiano.


Quando un cittadino non paga allo stato un tributo o lo fa in ritardo anche di un solo giorno, si vede addebitare un\'addizionale quale sanzione oltre agli interessi, quindi, visto che in questa ridicola vicenda è lo stato a non rispettare la sentenza della Corte Costituzionale infrangendo la legge 13 del 27/02/09 che porterà un ritardo nel rimborso agli utenti, credo sia lecito che il cittadino si attenda un\'uguale trattamento sanzionatorio da addizionare al credito esigibile.


Nei giorni passati sono circolate numerose voci ed interpretazioni che invitavano gli utenti a formulare nuove richieste di risarcimento soggette all\'imposta di bollo pari ad € 14,62 indirizzate all\'AATO 3 Marche o al comune di Osimo ai sensi della risoluzione n. 98/E dell\' Agenzia delle Entrate. Nel nostro caso ciò non corrisponde al vero perché la fornitura del servizio idrico integrato ci viene garantito e regolato mediante la sottoscrizione di un contratto stipulato con ASTEA S.p.A. che rappresenta l\'unico interlocutore legale, per cui le domande di risarcimento vanno indirizzate all\'azienda privata e non rientrano nell\'art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 per cui la richiesta non necessita dell\'imposta di bollo di € 14,62.


Invitiamo gli utenti a seguire gli sviluppi della vicenda nel sito www.rimborsodepurazione.it


Pier Luigi Agostinelli


da Pierluigi Agostinelli
Presidente Comitato Quelli che Risparmiano 





Questo è un comunicato stampa pubblicato il 06-07-2009 alle 16:38 sul giornale del 06 luglio 2009 - 2572 letture

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