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Photored, tutta la storia

12' di lettura 30/11/-0001 -
Photored, tutta la storia: dall'impianto dei photored, al contenzioso, alla vicenda giudiziaria.



Nell’anno 2002, dietro anche pressanti sollecitazioni emerse nelle riunioni dei Consigli di Quartiere, L’A.C. decise di posizionare diversi semafori rallentatraffico (o impropriamente detti “Intelligenti”) in varie zone del territorio osimano dove era accertata una costante violazione dei limiti di velocità che abbassava considerevolmente la sicurezza stradale.

Lo scopo principale di tali semafori rallentatraffico era quindi quello di far rispettare i limiti di velocità e far aumentare nel cittadino il rispetto della legalità in senso lato; inoltre, con il posizionamento dei suddetti semafori, si aveva la possibilità di controllare contemporaneamente e costantemente vaste zone del territorio osimano, cosa impossibile da attuare con le pattuglie della P.M. e/o di altre forze di polizia.

Purtroppo, dopo un primo momento in cui fu possibile verificare un certo calo delle violazioni dei limiti di velocità, appurato che passando con il rosso raramente veniva contestata la violazione della norma prevista dal C.d.S. per l’impossibilità di assicurare una presenza costante delle pattuglie di P.M., i più indisciplinati continuarono sia a passare con il rosso che ha superare i limiti di velocità previsti in quel tratto di strada.

Vista la situazione venutasi a creare, e anche qui su sollecitazione di parecchi cittadini, l’ A.C. fece posizionare delle apparecchiature elettroniche di rilevamento delle infrazioni ai semafori, denominati Photored, regolarmente omologati, con la speranza che la sanzione pecuniaria prevista per la suddetta violazione risultasse un valido deterrente per i più indisciplinati utenti della strada (all’epoca non era ancora prevista la decurtazione dei punti patente).

Contemporaneamente al posizionamento dei Photored furono installati dei cartelli di preavviso della loro presenza nel numero di uno per ogni impianto, e per attuare un’azione più preventiva che repressiva, gli impianti suddetti furono fatti funzionare solo in alcune determinate fasce orarie di due ore al mattino e due nel pomeriggio, che venivano modificate una volta alla settimana (in seguito queste fasce orarie furono portate anche ad una sola ora al mattino e una nel pomeriggio).

A questo punto la situazione della sicurezza stradale ricominciava a migliorare sensibilmente e anzi la possibilità di controllare un numero così elevato di veicoli permise di verificare notevoli altre violazioni sia del C.d.S. che del C.P. (veicoli rubati, targhe clonate ecc….).

La situazione cambiò radicalmente quando nel 2003 furono quasi raddoppiate le sanzioni per il passaggio con il rosso e introdotti i punti patente ( detrazione di 5 punti per passaggio con il rosso), perché appena la Prefettura e uno dei due G.d.P. di Osimo cominciarono ad accogliere i primi ricorsi presentati dai cittadini incappati nella violazione di passaggio con il rosso fotografata dai photored, furono seguiti da altri numerosi cittadini con gli stessi problemi, mettendo in serie difficoltà sia gli uffici dei G.d.P. che della P.M..

La situazione rimase per un periodo in stallo, perchè uno dei due G.d.P. ritardava la sua decisione in merito ai ricorsi di cui sopra per aver rimandato tutti quelli di sua competenza in attesa della definizione delle procedure necessarie per un ricorso pilota in cui era stato richiesto anche un C.T.U..

Alla fine anche questo G.d.P. orientò le sue decisioni per l’accoglimento del ricorso pilota, anche se la perizia del C.T.U. confermava l’idoneità tecnica delle apparecchiature Photored ( che d’altronde erano regolarmente omologate).

Premettendo che all’epoca la giurisprudenza era molto contrastante in merito all’utilizzo delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle violazioni alle norme del C.d.S. (compreso autovelox) e che le stesse norme erano tutt’altro che di facile interpretazione, le motivazioni delle sentenze di un G.d.P. e della Prefettura si basavano essenzialmente e principalmente sulla mancata contestazione immediata e sul posizionamento in un tronco stradale invece che in una intersezione delle apparecchiature semaforiche, mentre l’altro G.d.P. sulla mancata contestazione immediata.

A questo punto l’A.C. decise di ricorrere in cassazione contro la già citata sentenza pilota con la speranza che, a favore o meno, portasse chiarezza sulle procedure di utilizzo delle apparecchiature photored.

Purtroppo la Cassazione respinse il ricorso del Comune di Osimo solo per un vizio di forma, senza entrare nel merito. Solo ultimamente il Tribunale di Forli, Sez. distaccata di Cesena, con sentenza n. 284/87 del 10/09/07, confutava parzialmente le motivazioni della Autorità Giudiziarie Osimane e della Prefettura di Ancona, dichiarando del tutto legittimo l’utilizzo di apparecchiature semaforiche su tronchi stradali per regolamentare il traffico veicolare e pedonale sulla base del superamento dei limiti di velocità.

Nel frattempo, però, nuove normative trasformarono radicalmente la possibilità di utilizzo delle apparecchiature elettroniche tipo photored, statuendo più chiaramente la possibilità della contestazione postuma delle violazioni alle norme del C.d.S., ma confinandone la possibilità solo in specifiche e dettagliate situazioni dove rientrava nitidamente le violazioni per il passaggio con il rosso nelle intersezioni stradali.

Le stesse normative disciplinarono in modo più dettagliato anche l’utilizzo delle suddette apparecchiature che dovevano essere tutte nuovamente omologate sottostando a precise prescrizioni.

Forte di queste nuovi chiarimenti normativi, l’ A.C. provvedeva ad acquisire le apparecchiature debitamente omologate così come previsto nelle nuove disposizioni, posizionandole in alcune intersezioni stradali presenti nel territorio comunale così da poter continuare nel progetto di sicurezza stradale e rispetto della legalità, come anche da protocollo di intesa con la Prefettura di Ancona.

Per cercare di restare all’interno della massima trasparenza e confermando la propria intenzione di esercitare più un’azione preventiva ed educativa che repressiva in senso lato, nel riposizionamento dei photored si cercò di andare anche oltre a quanto prescritto nelle nuove omologazioni e soprattutto si cercò di assecondare e adeguarsi a tutti i rilievi tecnici e operativi che mano a mano scaturivano nelle varie udienze dei ricorsi presentati ai G.d.P. di Osimo, come sinteticamente di seguito riportato:

• al precedente segnale di preavviso della presenza di photored ne vennero posizionati nel tempo altri tre per ogni impianto, cominciando da una distanza di circa 500 mt , oltre a pubblicizzare l’utilizzo dei photored attraverso gli organi di informazione ;

• posizionamento dei sensori cha fanno entrare in funzione l’apparecchio fotografico in caso di attraversamento con il rosso, prima della barra di arresto, forse l’unico comune a farlo in Italia, ma sicuramente il primo;

• anche se non necessario quando i sensori sono posizionati come sopra descritto, si è provveduto ad impostare il ritardo dello scatto fotografico dopo il passaggio con il rosso sino al massimo previsto di un secondo ( così come illustrato in varie circolari dei Ministeri competenti);

• funzionamento degli impianti photored solo in alcune fasce orarie del mattino e del pomeriggio di una o due ore, che venivano cambiate settimanalmente;

• sempre per la massima trasparenza delle procedure adottate, unitamente ad un tecnico degli impianti semaforici, si è provveduto a verbalizzare i tempi di durata del giallo di tutti gli impianti semaforici interessati dal photored, che risultarono essere tutti tra i 5 e i 6 secondi, quindi perfettamente in linea con gli indirizzi delle circolari dei Ministeri competenti;

• piena disponibilità sia degli impianti semaforici che delle apparecchiature photored da parte della P.M. che provvedeva direttamente e giornalmente a controllare il funzionamento delle apparecchiature, al posizionamento dei rullini fotografici e al loro prelevamento per lo sviluppo dei fotogrammi impressionati che veniva effettuato da un centro fotografico del comune di Osimo, alla visione dei fotogrammi e al conseguente ed eventuale accertamento della violazione. Di tutte le operazioni effettuate veniva stilato un rapportino giornaliero che veniva archiviato cronologicamente. Lo stesso Ufficio P.M. provvedeva a seguire direttamente tutto il resto della procedura sanzionatoria;

• modifica del contratto con la ditta fornitrice degli impianti photored passando da un pagamento basato su una percentuale di circa il 20 % dell’importo della sanzione per il passaggio con il rosso (e solo una volta che la somma della sanzione era stata effettivamente incassata dal comune), al pagamento di una quota fissa mensile;

• La ditta fornitrice degli impianti photored interveniva solo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie così come da contratto, oltre che per i controlli e le tarature annuali che tra l’altro avvenivano alla presenza di personale della P.M..

Nonostante quanto sopra specificato, dopo un primo momento di stasi e adattamento alle novità apportate, cominciò a ripetersi la situazione descritta per i semafori rallentatraffico: la Prefettura di Ancona e un G.d.P. accoglievano i ricorsi con le motivazioni che la ditta fornitrice delle apparecchiature photored veniva pagata con una percentuale sugli incassi delle sanzioni – cosa che a loro dire poteva creare dubbi sulla trasparenza delle procedure tecniche di rilevamento fotografico della violazione per passaggio con rosso, anche se mai supportata da denunce precise e comprovate – e che le apparecchiature photored non erano nella piena disponibilità della P.M., nonostante le dichiarazioni congiunte del Sindaco e del Comandante P.M. che relazionavano sulle procedure adottate dalla P.M. come sopra riportato; l’altro G.d.P. prendeva in esame un ricorso pilota e rimandava tutte le udienze degli altri ricorsi.

Quando l’A.C., per limitare il contenzioso, modificava il contratto con la ditta fornitrice delle apparecchiature photored passando da un pagamento basato su una percentuale di circa il 20 % dell’importo della sanzione per il passaggio con il rosso, al pagamento di una quota fissa mensile, la Prefettura di Ancona e un G.d.P. di cui sopra iniziarono a respingere tutti i ricorsi che continuavano ad essere depositati in cancelleria, mentre l’altro G.d.P., espletate tutte le procedure necessarie, emetteva la sentenza n. 483/07 del 06/12/07 dove respingeva il ricorso pilota preso in esame, confermando il relativo verbale.

Nelle motivazioni venivano rigettate tutte le eccezioni presentate dalla controparte e soprattutto quella sul corrispettivo dovuto alla società appaltatrice in quanto “…omissis è giuridicamente irrilevante il collegamento tra i servizi prestati dalla società appaltatrice ed il corrispettivo alla stessa dovuto, pur se previsto in misura percentuale all’importo delle sanzioni, dal momento che l’anzidetto collegamento e puramente funzionale alla determinazione del corrispettivo.

In altri termini, si vuol dire che le pubbliche funzioni esercitate dalla P.M. di Osimo non venivano per nulla “espropriate” dalle prestazioni – meramente materiali – previste a carico della Tec Service, in quanto a capo della prima – oltre alla rilevata disponibilità dell’impianto e alla diretta vigilanza dello stesso – rimanevano le rilevanti funzioni della vigilanza sul materiale fotografico, della qualificazione giuridica delle violazioni accertate e della loro contestazione agli interessati e che nessuna garanzia è venuta meno per il cittadino …omissis”.

Contro la sentenza suddetta la controparte presentava appello presso il Tribunale di Ancona – Sez. distaccata di Osimo – il quale accoglieva l’appello stesso nel dispositivo della sentenza del 08/01/2008 di cui si attendono ancora le motivazioni.

L’A.C., nel frattempo, aveva provveduto a ricorrere in Cassazione contro due sentenze dell’altro G.d.P., dove uno veniva accolto e l’altro respinto senza entrare mai completamente nel merito delle procedure tecniche adottate dal Comune di Osimo nell’utilizzo delle apparecchiature photored.

Analizzando quanto sin qui esposto per una ricostruzione cronologica del contenzioso relativo all’utilizzo delle apparecchiature photored, si possono trarre le seguenti considerazioni: Iniziando dall’utilizzo dei photored nei semafori rallentatraffico, o “intelligenti” , sino a quelli utilizzati nei semafori posizionati nelle intersezioni stradali, le Autorità Giudiziarie interessate ai ricorsi contro gli accertamenti delle violazioni per il passaggio con il rosso hanno accolto gli stessi e annullato i relativi verbali essenzialmente e principalmente per i seguenti motivi:

1. posizionamento degli impianti semaforici su tronchi stradali invece che nelle intersezioni; 2. mancata contestazione immediata delle violazioni accertate tramite photored nei semafori rallentatraffico; 3. collegamento tra i servizi prestati dalla società appaltatrice ed il corrispettivo alla stessa dovuto, previsto in misura percentuale all’importo delle sanzioni, oltre al mancato pieno possesso delle apparecchiature photored da parte della P.M.;

senza mai entrare specificatamente nel merito delle procedure adottate dalla P.M. o sul funzionamento dei Photored (anche nell’ unica C.T.U. effettuata, nulla è stato eccepito sulla loro funzionalità tecnica).

I ricorsi presentati in Cassazione dall’ A.C., vinti o persi che siano stati, non sono riusciti a chiarire i dubbi interpretativi sull’utilizzo migliore delle apparecchiature photored e sulla legittimità dei verbali accertati dal momento che le sentenze non sono mai entrate completamente nel merito ma si sono fermate essenzialmente sulla forma.

Tutte le A.G. competenti hanno sinora rigettato, comunque, la maggior parte delle eccezioni delle controparti siano state esse relative alle procedure della notificazione dei verbali, come all’asserita mancanza, o scarsità, dei segnali di preavviso della presenza dei photored, alla necessità dell’autorizzazione della Prefettura per il posizionamento dei photored, alla necessità degli atti autorizzativi della G.C. per il posizionamento degli impianti semaforici, alla manomettibilità delle apparecchiature photored, alla necessità della taratura presso i centri SIT e altre ancora , motivando le sentenze di accoglimento dei ricorsi solo per quanto sopra riportato e in parte confutate da una delle tre A.G. di cui sopra.

Occorre inoltre considerare che negli ultimi anni ci sono state una marea di sentenze da parte dei G.d.P. di tutt’Italia, continuamente in contrasto tra loro, norme giuridiche che cambiavano in continuazione, Decreti Legge proposti e non convertiti o convertiti ma con sostanziali modifiche; tutto ciò ha reso impossibile la vita sia agli operatori di polizia che devono applicare e far rispettare le disposizioni normative sia agli stessi utenti della strada.

Si rimane ora in curiosa attesa delle motivazioni del dispositivo della sentenza del Tribunale di Ancona – Sez. distaccata di Osimo, ma non dovrebbe distaccarsi dalle motivazioni già date dalle altre A.G., anche se sembravano ormai superate.

IL COMANDANTE DELLA P.M. Magg. Galassi dott. Graziano

   

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Questo è un articolo pubblicato il 30-11--0001 alle 00:00 sul giornale del 21 gennaio 2008 - 2552 letture

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